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FINANZIARIA 2008
Immobili: sull’acquisto torna l’imposta di registro all’1% La Finanziaria 2008 reintroduce in parte, dal 1° gennaio, l'agevolazione per l'acquisto di aree edificabili comprese in piani particolareggiati, quando il venditore non è un soggetto Iva e quindi si deve applicare l'imposta di registro (e pure le imposte ipotecaria e catastale).Queste imposte sarebbero dovute nella misura complessiva dell'11% (8% di imposta di registro, 2% di imposta ipotecaria e 1% di imposta catastale): con la Finanziaria 2008 (comma 25 dell'articolo 1), questo carico impositivo viene abbattuto all'1% per quanto riguarda l'imposta di registro, mentre viene fissata al 3% l'imposta ipotecaria e lasciata all'1% l'imposta catastale (insomma, siamo complessivamente al 5 per cento).La tassazione delle aree edificabili (si veda anche la tabella) vendute da un soggetto privo di partita Iva ha avuto una storia tormentata. Si cominciò con l'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale, con l'obiettivo di parificare il costruttore che compra da un soggetto Iva con quello che compra da un privato, dispose che i trasferimenti di beni immobili «in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale» erano soggetti all'imposta di registro dell'1% e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenisse entro cinque anni dal trasferimento. La tassazione con l'1%, in sostanza, serviva a non produrre incrementi di costo del prodotto finito a causa della tassazione dell'acquisto dell'area: tassazione "neutrale" in caso di venditore Iva e che invece rappresenta un costo notevole per l'impresa che compra da un soggetto privo di partita Iva.Questa norma venne però parzialmente abrogata dall'articolo 36, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (come ulteriormente modificato, dal 1° gennaio 2007, dall'articolo 1, comma 306, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) nel senso che l'agevolazione introdotta dalla legge 388 venne limitata ai trasferimenti di immobili «in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione». In sostanza, della tassazione agevolata poteva beneficiare solo chi comprasse aree comprese in zone Peep o similari. La Finanziaria 2008 dunque, dopo aver sancito l'abrogazione dell'articolo 33, comma 3, della legge 388/00, correttamente dispone innanzitutto l'inserimento dell'ipotesi in esame nel Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 26 aprile 1986, n. 131), e precisamente all'articolo 1 della tariffa, parte prima, applicandovi nuovamente, come detto, l'aliquota dell'1 per cento. Si abbandona dunque la legislazione "speciale" e si predispone una norma "a regime".La nuova norma dispone che, per applicare questa aliquota, deve trattarsi di trasferimento che ha per oggetto «immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati». La nuova legge ribadisce tuttavia anche che condizione per il mantenimento dell'agevolazione è che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento «venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto».Quanto all'imposta ipotecaria, l'applicazione dell'aliquota del 3% discende dal fatto che la fattispecie è stata collocata nell'articolo 1-bis della tariffa annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (il Dlgs 347/90), articolo che appunto dispone, per i trasferimenti che esso contempla, la tassazione con l'imposta ipotecaria al 3 per cento.Nulla infine la legge dice con riferimento all'imposta catastale: e questo silenzio determina di conseguenza l'applicazione della regola generale, e cioè la tassazione con l'aliquota dell'1 per cento. (Commento tratto dal quotidiano "Il Sole 24 Ore - Norme e tributi" del 2 gennaio 2008 pag. 22 a cura di Angelo Busani)
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Obblighi tecnico-amministrativi in materia di sicurezza nel condominio |
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Gli aspetti della sicurezza nel condominio sono molteplici e, a grandi linee, riguardano:
a) la prevenzione incendi;
b) le strutture portanti;
c) i requisiti igienico - sanitari;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti
comuni e/o sulle parti private che possono incidere su quelle comuni.
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disegno di Legge Finanziaria per il 2007 |
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Prosegue al Senato l’esame del disegno di Legge Finanziaria per il 2007.
Tra le novità introdotte dagli emendamenti approvati nei giorni scorsi,
vi sono le Agenzie per l’affitto
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Tassabilita' ici di fabbricato con piu' appartamenti |
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In tema di Imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 2 D.
Lgs. n. 504 del 1992, che prevede (alla lett a) che l'imposta si
applichi su fabbricato di nuova costruzione...
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Nuove tendenze di mercato |
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E' un mercato a due velocità: il centro-nord frena e il sud tiene. E' quanto emerge da uno studio sull'andamento del mercato immobiliare, che registra nei capoluoghi meridionali, una crescita del 3,43%, rispetto all'1,97% del nord e all'1,33% del centro.
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